L’articolo 33, 1º comma, della Costituzione Italiana sancisce: " L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento ". Di conseguenza la "Libertà di insegnamento" è, innanzitutto, la libertà didattica, perché il professore - e solo lui - è il titolare del progetto didattico, cioè dell'insieme dei comportamenti professionali che permettono di ottenere i risultati voluti, meglio ancora se coordinati con quelli degli altri insegnanti che operano in una classe. Quindi senza nulla togliere alla collaborazione "essenziale" tra le due agenzie educative più importanti, scuola - famiglia, nella formazione dei nostri giovani: " nessuno dall'esterno può indicare modalità professionali di azione senza ledere questa libertà ". Da ciò discende che gli unici e principali titolari della ricerca didattica non possono essere persone o enti esterni, perché infatti i titolari dell'insegnamento devono essere s...
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